Per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 180 del 7 aprile 2022, con ci ha specificato che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura, e ciò anche se, nelle more, sia intervenuta la prescrizione del credito.
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Fonte : https://www.ipsoa.it/documents/fisco/
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